L’informazione di garanzia (c.d. "avviso di garanzia") è lo strumento attraverso il quale l’indagato acquisisce cognizione di un procedimento penale a suo carico, allorché il pubblico ministero deve compiere un atto di indagine al quale il difensore ha diritto di assistere.
L’istituto in parola è disciplinato dall’art. 369 c.p.p., che così recita: “Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia”.
Pertanto, l’invio dell’informazione di garanzia è previsto quando devono compiersi «atti garantiti», quali:
- L’accertamento tecnico non ripetibile, ex art. 360 c.p.p.;
- L’interrogatorio;
- L’ispezione;
- Il confronto, ex art. 364 c.p.p.
- Le perquisizioni e i sequestri ex art. 365 c.p.p.
È riconducibile proprio al periodo di “Tangentopoli” la massiccia strumentalizzazione dell’istituto dell’informazione di garanzia (ribattezzata, nel gergo giornalistico, “avviso di garanzia”), che ha portato al suo paradossale snaturamento, dovuto alla arbitraria trasformazione di uno strumento – appunto – di garanzia, a strumento di pregiudizio per l’indagato, giacché all’invio del c.d. “avviso di garanzia” è stato attribuito pressoché lo stesso significato di una anticipata declaratoria di responsabilità.
Da qui, quindi, la necessità di un intervento legislativo, concretizzatosi con la l. n. 332 del 1995, con la quale si è previsto che l’informazione di garanzia (c.d. "avviso di garanzia") non debba più essere inviata sin dal compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere, bensì solo quando il p.m. deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, ovvero un degli «atti garantiti» sopraelencati.
Avviso di garanzia e perquisizione
Un approfondimento a parte meritano le perquisizioni ed i sequestri.Come abbiamo visto, a mente dell’art. 369, comma 1, c.p.p., l’avviso di garanzia, il quale deve contenere l’invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia, va inviato agli aventi diritto, da parte del p.m., solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere.
Pur rientrando, le perquisizioni ed i sequestri, nel novero degli «atti garantiti», va precisato, tuttavia, che trattandosi di tipici atti a sorpresa, il cui esito potrebbe restare pregiudicato, l’avviso di garanzia non deve necessariamente precederli.
La norma di cui all'art. 369 c.p.p., infatti, va letta in combinato disposto con l’art. 365 c.p.p. il quale prevede che con riferimento alle perquisizioni ed ai sequestri il difensore non ha diritto di ricevere il preventivo avviso, ma solo la facoltà di assistervi.
Al riguardo, la Cassazione ha precisato che neanche dopo l’entrata in vigore della l. n. 332 del 1995 la perquisizione e il sequestro devono essere preceduti dall’informazione di garanzia, che va effettuata, se mai, ad atti compiuti e non prima, né simultaneamente all’una o all’altro che sono atti da eseguire a sorpresa, al fine di garantire la genuinità del loro risultati (Cass., Sez. I, 20 maggio 1998, n. 2937/98, Molinu, Cass. pen. 2000, 127).
Tale indirizzo è stato ribadito da Cass., Sez. Unite, 23 febbraio 2000, n. 7/00, Mariano, secondo cui non è necessario il previo inoltro dell’informazione di garanzia ai fini del compimento degli atti diretti alla ricerca della prova per i quali non sia previsto l’avviso al difensore (c.d. «atti a sorpresa»: perquisizione, sequestro ed ispezione ex art. 364, comma 5), né il pubblico ministero ha l’obbligo, ove l’indagato sia presente, di provvedere all’informazione contestualmente all’esecuzione degli atti medesimi, contemplando la legge in tali ipotesi una serie di adempimenti (notifica del decreto motivato, invito a nominare un difensore di fiducia ovvero, in mancanza, designazione di un difensore d’ufficio) di questa totalmente assorbenti e, nel concreto sostitutivi.
Avviso di garanzia: cosa fare se lo si riceve?
Alla luce di quanto sin qui esposto, ne consegue che anche a seguito della riforma del 1995, l’istituto dell’avviso di garanzia rimane strutturato come informazione sul singolo atto garantito da compiere e non sull’indagine tout court, non essendo finalizzato a portare a conoscenza degli interessati l’esistenza di un procedimento penale che li riguarda, ma piuttosto a consentire ai medesimi di avvalersi della facoltà di nominare un difensore di fiducia che possa assistere alla realizzazione di determinate attività investigative.Pertanto, se si riceve un avviso di garanzia), è opportuno contattare immediatamente un qualificato avvocato penalista al fine di elaborare, sin da subito, la migliore strategia difensiva, evitando di incorrere in scelte sbagliate che potrebbero rivelarsi fatali per l’esito finale del procedimento.
Sovente, la notificazione dell’avviso di garanzia avviene contestualmente all’elezione di domicilio.
In buona sostanza, la Polizia Giudiziaria, dovendo procedere alla notificazione di una informazione di garanzia, convoca l’indagato nei propri uffici facendogli, contestualmente, eleggere domicilio per le successive notificazioni.
Avviso di garanzia: per quali reati?
L’informazione di garanzia (c.d. "avviso di garanzia") può essere inviata per qualunque tipo di reato.Come abbiamo visto, infatti, il codice di rito limita l’ambito di operatività della norma a una determinata tipologia di atti investigativi (i c.d. «atti garantiti»), ma nulla stabilisce in relazione al titolo di reato oggetto dell’indagine, che, dunque, può astrattamente ricomprendere qualunque fattispecie criminosa.
Nondimeno, la casistica indica che l’inoltro di un avviso di garanzia attiene principalmente ai reati fallimentari, ai reati tributari, all’omicidio stradale, ai delitti contro la pubblica amministrazione, ai delitti contro l’ordine pubblico e ai delitti contro la persona e la famiglia.
Il contenuto dell’informazione di garanzia
L’informazione di garanzia deve riportare l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate e del luogo e tempo del fatto di reato nonché l’invito a nominare un difensore di fiducia.Tale contenuto deve comunque assicurare la sicura individuazione dei fatti per cui si procede, cosicché l’assoluta incertezza su di essi o l’omissione dell’invito ad esercitare l’opzione della difesa di fiducia sono ritenute cause di invalidità dell’atto, non essendo l’indagato posto «nelle condizioni concrete di svolgere la propria difesa» (CERVADORO, voce Informazione di garanzia, in Dig. d. pen., vol. VII, Utet, 1993,22).
La mancanza di «elementi essenziali all’indicazione completa del fatto» come il luogo e la data di consumazione del reato sono causa di nullità dell’informazione di garanzia (Cass., Sez. V, 2 aprile 1998, n. 2079/98, Addezio).