La violenza sessuale di gruppo rappresenta, tra i reati sessuali introdotti dalla Legge 15 febbraio 1996, n. 66, la fattispecie criminosa più gravemente sanzionata.
Il bene giuridico tutelato dalla disposizione di cui all'art 609 octies cp coincide con quello tutelato dalla norma ordinaria di violenza sessuale.
Tuttavia, la fattispecie in esame riguarda una tipologia di offesa obiettivamente più grave: la pluralità delle persone «riunite», infatti, espone ad un rischio maggiore il soggetto passivo sotto il profilo della minorata difesa, cioè delle minori possibilità di difendersi e di resistere alla violenza, contro il pericolo di un'offesa più umiliante e ripetuta da parte di distinti soggetti (M. DONINI, Commento art 609 octies cp, in Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia, a cura di A. Cadoppi, Cedam, 2006).
Elemento qualificante della fattispecie è il «gruppo», vale a dire la pluralità dei soggetti. La definizione della violenza di gruppo è fornita dal comma 1 dell'art. 609 octies. Secondo detta norma, la violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.
Il legislatore nulla dice in proposito del numero minimo di persone necessario a costituire il gruppo, tuttavia, si è osservato, che l'uso di una locuzione analoga a collaudate tipologie di condotta violenta (come quelle che integrano le corrispondenti aggravanti dei delitti di rapina e di estorsione - art. 628, comma 3 n. 1, e 629 cpv c.p. - per le quali è pacifica la realizzazione da parte di due sole persone concorrenti) legittima la conclusione che, ai fini della sussistenza del reato, le «più persone riunite» devono essere almeno due, fisicamente presenti all'atto anche se questo venga realizzato da uno solo di essi) (Commento all'art. 609 octies, cit., 766).
Il principio è stato ribadito più volte anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 1°luglio 1996, Hodca; Cass., sez. III, 13 novembre 2003, n. 3348).
Quanto alla definzione del tipo di partecipazione, la Suprema Corte ha sempre ribadito che, ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo, è necessario che più persone riunite partecipino alla commissione del fatto anche se, tuttavia, non si richiede che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo causale alla commissione del reato, né è necessario che i componenti del gruppo assistano al compimento degli atti di violenza sessuale, bastando la loro presenza nel luogo e, nel momento in cui detti atti vengono compiuti, anche da uno solo dei compartecipi, atteso che la determinazione di quest'ultimo viene rafforzata dalla consapevolezza della presenza del gruppo (Cass., sez. III, 5 aprile 2000, Giannuzzi).
Violenza sessuale di gruppo e concorso di persone nel reato
I delitti per violenze sessuali di gruppo costituiscono un reato a concorso necessario nel quale il concorso di persone si manifesta, anche, nella partecipazione materiale di ciascuno dei concorrenti all'azione delittuosa. Ciò significa che, se l'atto sessuale è compiuto da un solo soggetto, l'istigazione, la promozione dell'azione, l'organizzazione o la direzione di essa, ad opera di una persona che non partecipa fisicamente all'azione delittuosa non può far mutare la definizione giuridica del fatto da violenza sessuale individuale a quella di violenza sessuale di gruppo.
Quando, invece, l'atto materiale di violenza sessuale è commesso da più persone riunite, il concorrente morale, ossia l'istigatore, il promotore, l'organizzatore o chi lo ha diretto risponde a titolo di concorso nel reato di violenza sessuale di gruppo compiuto materialmente da altri soggetti (purché in numero di almeno due) secondo il principio generale di cui all'art. 110 c.p.
Inoltre, il reato di violenza sessuale di gruppo sussiste anche quando l'aggressore sessuale è uno solo fisicamente ma sul luogo si trovano altre persone che con la loro presenza sostengono o incoraggiano l'azione criminosa o indeboliscono la capacità psichica di resistenza della vittima.