La Legge 25 luglio 1988 n. 334, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 dell'11 agosto 1988, ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983.
Scopo della Convenzione - firmata dagli Stati membri del Consiglio d'Europa e da altri Stati extraeuropei - è quello di favorire lo sviluppo della cooperazione internazionale in materia penale, nonché il reinserimento sociale delle persone condannate.
Quest'ultimo obiettivo, dichiaratamente perseguito dagli Stati firmatari attraverso la Convenzione, poggia sul rilievo, certamente condivisibile, che gli stranieri privati della libertà a seguito della commissione di un reato, hanno maggiore possibilità di reinseririsi positivamente nella società scontando la condanna nell'ambiente sociale d'origine.
Donde la previsione di una procedura che, al ricorrere di determinate condizioni, consenta il trasferimento dei detenuti nei loro paesi di origine.
Il trasferimento può essere richiesto o dallo Stato di condanna (il paese in cui è stata inflitta la condanna), o dallo Stato di esecuzione (paese di origine nel quale lo straniero intende essere trasferito). In ogni caso, la procedura internazionale per consentire il trasferimento, andrà sollecitata dal detenuto, il quale dovrà manifestare questo suo desiderio a uno dei due Stati. Difficilmente, infatti, verrà attività d'ufficio.
Sel tema "Trasferimento detenuto all'estero", è possibile leggere un approfondito contributo dell'avv. Walter Marrocco