Il reato di indebita compensazione di cui art.10 quater D.lgs 74/2000 (Legge sui reati tributari), richiede, sotto il profilo oggettivo, che il mancato versamento delle imposte risulti formalmente giustificato da una illegittima compensazione operata ex art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 tra le somme dovute all'Erario ed i crediti falsamente od erroneamente spettanti al contribuente (Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 aprile 2015, n. 15236).
Stabilisce, infatti, l'art. 10 quater D.lgs 74/2000 (nel testo in vigore dal 22/1072015), che:
Stabilisce, infatti, l'art. 10 quater D.lgs 74/2000 (nel testo in vigore dal 22/1072015), che:
- È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro;
- È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

È stato affermato che questa soluzione ermenuetica appare «persuasiva sia sotto il profilo della individuazione della condotta, commissiva e non omissiva, rilevante ai fini della integrazione della fattispecie, sia avendo riguardo al momento di consumazione del reato, perché coerente con il dato letterale dell'art. 10-quater, D.Lgs. n. 74 del 2000. La disposizione appena citata, infatti, al comma 2, sanziona chi "non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superore ai cinquantamila Euro".
In altri termini, l'art. 10-quater, comma 2, D.Lgs. n. 74 del 2000, da un lato, seleziona specificamente, tra le diverse possibili condotte esperibili per omettere il versamento delle somme dovute, quale è anche la mera omissione, quella attuata mediante l'utilizzo in compensazione di crediti tributari inesistenti, quindi caratterizzata da un preciso comportamento attivo, sanzionandola penalmente e comunque trattandola in maniera più severa rispetto alle altre modalità comportamentali ipotizzabili, in ragione della sua specifica connotazione decettiva, funzionale a rendere più difficile l'accertamento dell'evasione fiscale.
Dall'altro, il medesimo art. 10-quater, siccome assegna testuale rilievo al superamento di "un importo annuo", unifica tutte le condotte di utilizzazione in compensazione di crediti
inesistenti realizzate in tale periodo, e riferite ad un unico soggetto» (Cfr., Cass., Sez. III. 18/02/2022, n. 2351).