Perquisizione e ispezione: differenze
La perquisizione e l'ispezione sono mezzi di ricerca della prova disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 247 e 244 c.p.p.
Vale la pena, preliminarmente, richiamare l'esatto tenore delle norme sopracitate.
Art. 247 c.p.p. Casi e forme delle perquisizioni
Vale la pena, preliminarmente, richiamare l'esatto tenore delle norme sopracitate.
Art. 247 c.p.p. Casi e forme delle perquisizioni
1. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione personale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso, è disposta perquisizione locale.
1-bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione.
2. La perquisizione è disposta con decreto motivato.
3. L'autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo stesso decreto.
Art. 244 c.p.p. Casi e forme delle ispezioni
1. L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.
2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l'autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni.
L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione.
L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione.

La differenza fondamentale tra la perquisizione e l’ispezione risiede nella finalità probatoria che i due mezzi di ricerca perseguono.
Infatti, mentre l’ispezione si esaurisce in un’attività strumentale alla descrizione e alla rilevazione di dati oggettivi, la perquisizione consiste nella ricerca preordinata alla captazione o apprensione, mediante sequestro, dell’entità materiale ricercata (FELICIONI, Le ispezioni e le perquisizioni, Giuffrè, 2012, 108; TRIGGIANI, in SPANGHER, Trattato, II, t. I,989). Nulla esclude, tuttavia, che, qualora nel corso di un’ispezione siano rinvenuti oggetti utili all’accertamento dei fatti, si proceda al sequestro degli stessi (in tal senso, TAORMINA, Il regime della prova nel processo penale, Giappichelli, 2007, 77, critica la mancanza di una previsione analoga a quella dell’art. 252; contra, APRILE, La prova penale, Giuffrè, 2002, 290, secondo il quale la mancanza di simile previsione testimonia la differenza tra i due mezzi di ricerca della prova). Secondo CORDERO, Procedura, 831, l’atto del perquisire differisce dall’ispezione nell’organo anatomico: mano e, rispettivamente, occhi; l’inspiciens scruta, il perquirente fruga.
Sul rapporto tra ispezione e sequestro, Cass. Sez. III, 26 gennaio 2000, n. 384/00, Motta, secondo la quale non costituisce sequestro probatorio l’acquisizione, mediante riproduzione su supporto cartaceo, dei dati informatizzati contenuti in un archivio informatico visionato nel corso di una ispezione legittimamente eseguita ai sensi dell’art. 244 c.p.p. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che non si versasse in un’ipotesi di sequestro in quanto non vi era stata alcuna apprensione dell’archivio informatico il quale non era stato sottratto al possessore, bensì di una semplice estrazione di copia dei dati in esso contenuti, sicché non si poneva nemmeno un problema di restituzione dei supporti cartacei realizzati.
Secondo Cass., sez. II, 22 maggio 1997, n. 3513/97, la perquisizione implica e comprende per definizione l’attività di ispezione e di documentazione; dunque, una volta che sia stata legittimamente disposta dal giudice ovvero dal p.m. la perquisizione locale, la riservatezza dell’indagato subisce una compressione che include necessariamente, anche in assenza di espressa indicazione nel provvedimento del magistrato, il sacrificio derivante dalla documentazione fotografica delle operazioni esecutive e dei luoghi in cui esse si sono svolte.
Infatti, mentre l’ispezione si esaurisce in un’attività strumentale alla descrizione e alla rilevazione di dati oggettivi, la perquisizione consiste nella ricerca preordinata alla captazione o apprensione, mediante sequestro, dell’entità materiale ricercata (FELICIONI, Le ispezioni e le perquisizioni, Giuffrè, 2012, 108; TRIGGIANI, in SPANGHER, Trattato, II, t. I,989). Nulla esclude, tuttavia, che, qualora nel corso di un’ispezione siano rinvenuti oggetti utili all’accertamento dei fatti, si proceda al sequestro degli stessi (in tal senso, TAORMINA, Il regime della prova nel processo penale, Giappichelli, 2007, 77, critica la mancanza di una previsione analoga a quella dell’art. 252; contra, APRILE, La prova penale, Giuffrè, 2002, 290, secondo il quale la mancanza di simile previsione testimonia la differenza tra i due mezzi di ricerca della prova). Secondo CORDERO, Procedura, 831, l’atto del perquisire differisce dall’ispezione nell’organo anatomico: mano e, rispettivamente, occhi; l’inspiciens scruta, il perquirente fruga.
Sul rapporto tra ispezione e sequestro, Cass. Sez. III, 26 gennaio 2000, n. 384/00, Motta, secondo la quale non costituisce sequestro probatorio l’acquisizione, mediante riproduzione su supporto cartaceo, dei dati informatizzati contenuti in un archivio informatico visionato nel corso di una ispezione legittimamente eseguita ai sensi dell’art. 244 c.p.p. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che non si versasse in un’ipotesi di sequestro in quanto non vi era stata alcuna apprensione dell’archivio informatico il quale non era stato sottratto al possessore, bensì di una semplice estrazione di copia dei dati in esso contenuti, sicché non si poneva nemmeno un problema di restituzione dei supporti cartacei realizzati.
Secondo Cass., sez. II, 22 maggio 1997, n. 3513/97, la perquisizione implica e comprende per definizione l’attività di ispezione e di documentazione; dunque, una volta che sia stata legittimamente disposta dal giudice ovvero dal p.m. la perquisizione locale, la riservatezza dell’indagato subisce una compressione che include necessariamente, anche in assenza di espressa indicazione nel provvedimento del magistrato, il sacrificio derivante dalla documentazione fotografica delle operazioni esecutive e dei luoghi in cui esse si sono svolte.
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