Secondo la dottrina prevalente l'istituto della sospensione condizionale della pena rappresenta una deviazione dalla concezione retributiva della pena perchè, in effetti, ad essa consegue non la sospensione della pronuncia della condanna, ma la sospensione dell'esecuzione di una sentenza di condanna già pronunciata (v. sul punto F. ANTOLISEI, Natura e trasformazione della pena, in Problemi penali odierni, Giuffrè, 1940, 179).
L'istituto in parola determina una sospensione integrale, ma provvisoria dell'esecuzione della pena: cinque anni in caso di delitto e due anni in caso di contravvenzioni.
Il periodo di sospensione, poi, può risolversi alternativamente nell'estinzione del reato e della pena oppure nella revoca del beneficio concesso, nei casi in cui non vi è stato adempimento degli obblighi imposti o nelle ipotesi di reiterazione dell'attività criminale.
In altri termini, se allo scadere del periodo sopraindicato, l'imputato non commette un reato della stessa indole (art. 167 c.p.) e adempie agli obblighi impostigli dal giudice (art. 165 c.p.), il reato si estingue.
L'Avv. Walter Marrocco ha svolto, in tema di sospensione condizionale della pena, una approfondita disamina, che è possibile leggere in forma integrale.