Riesame sequestro preventivo: in quali casi l'indagato può proporre l'impugnazione?

Con ordinanza in data 13 febbraio 2025, la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione aveva ravvisato un contrasto giurisprudenziale in ragione del quale aveva rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se l’indagato sia legittimato a proporre l’istanza di riesame del provvedimento di sequestro preventivo, anche quando non abbia diritto alla restituzione del bene».
Detta questione è stata decisa dalle Sezioni Unite all'udienza del 25 settembre 2026 con la sentenza n. 7983 (depositata il 27 febbraio 2026), con la quale è stato stabilito che «la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione».
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In particolare, con l'ordinanza di remissione alle Sezioni Unite, la Sesta Sezione aveva segnalato l'esistenza di un contrasto in ordine all'inquadramento dell'interesse dell'indagato a proporre riesame avverso provvedimento di sequestro preventivo, nei casi in cui il predetto non sia titolare del diritto alla restituzione.

Segnalava la Sezione rimiettente, che secondo un primo, attualmente minoritario, orientamento (si fa riferimento a Sez. 2, n. 32977 del 14/06/2011, Chiriaco, Rv. 251091 - 01; Sez. 4, n. 21724 del 20/04/2005, Ventrone, Rv. 231374 - 01; Sez. 3, n. 10049 del 01/02/2005, Bonucci, Rv. 230853 - 01; Sez. 6, n. 3366 del 28/09/1992, Fiorentini, Rv. 192089 - 01) l'indagato è sempre legittimato alla richiesta di riesame, indipendentemente dal fatto che i beni siano stati sottratti alla sua disponibilità o a quella di terzi.

A detto indirizzo giurisprudenziale, se ne contrapponeva uno di segno opposto, largamente maggioritario, secondo il quale l'indagato, che non sia titolare del bene, è astrattamente legittimato al ricorso, ma può proporlo solo ove abbia un interesse concreto e attuale all'impugnazione, corrispondente al risultato tipizzato dall'ordinamento, da individuarsi nella restituzione della cosa come effetto del dissequestro, essendo dunque necessario che sia prospettata una relazione con la cosa che dia contenuto alla pretesa alla cessazione del vincolo, in quanto l'eliminazione del titolo cautelare deve rendere possibile un risultato giuridicamente favorevole all'impugnante.
Secondo tale indirizzo, l'indicazione, tra i soggetti legittimati, della persona che avrebbe diritto alla restituzione non si pone in senso alternativo, ma finisce per costituire rappresentazione sintetica riferibile a tutti i soggetti legittimati, dovendosi ritenere che in forza degli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. si imponga un vaglio di ammissibilità, fondato sulla verifica della legittimazione in relazione ad un interesse concreto e attuale, che in ragione della morfologia delle misure cautelari reali dovrebbe correlarsi all'effetto di restituzione, quale suo connotato imprescindibile, non essendo sufficiente la richiesta di una pronuncia favorevole sul fumus commissi delicti, che non determinerebbe alcun effetto giuridico vincolante nel giudizio di merito.

Ebbene, nell'esaminare il tema che ha dato luogo al contrasto giurisprudenziale, segnalato dall'ordinanza di rimessione, le Sezioni Unite osservano che gli artt. 322 e 257 c.p.p. individuano come soggetti legittimati alla presentazione di istanza di riesame del provvedimento di sequestro preventivo o probatorio l'imputato - e dunque, ai sensi dell' art. 61 cod. proc. pen. anche l'indagato -, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e la persona che avrebbe diritto alla loro restituzione.

Il concetto di legittimazione - afferma la Corte - va tenuto ben distinto da quello di interesse: ancorché concettualmente interdipendenti, dovendo la domanda essere assistita da entrambi i requisiti, legittimazione ed interesse sono nozioni diverse; la legittimazione è correlata alla titolarità di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, mentre l'interesse postula che, mediante l'impugnazione, si consegua, in termini di concretezza ed attualità, un'utilità mediante la rimozione del pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato. La verifica della legittimazione precede logicamente quella dell'interesse. Infatti, solo dopo avere accertato la sussistenza di una situazione giuridica soggettiva rilevante per l'ordinamento si deve stabilire se l'azione proposta possa comportare, in termini di concretezza ed attualità, la modifica della sfera giuridica del ricorrente.
L'interesse a impugnare (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.), quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve, quindi, essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento e sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione dell'atto pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente.

Si è inoltre espressamente rilevato che l'interesse non può essere ravvisato nella mera prospettiva di una pronuncia che incida sul procedimento principale, in quanto i procedimenti incidentali hanno la finalità di assicurare la tutela di diritti di libertà personale o reale attinti da un provvedimento giurisdizionale, ma non possono assumere valenza anticipatoria rispetto alla pronuncia di merito, quale che sia l'esito del procedimento incidentale, che conserva piena autonomia.

Ciò significa, dunque, che l'interesse deve essere concretamente apprezzabile non tanto in relazione al corso del procedimento, bensì al vincolo di indisponibilità sulla cosa che discende dal provvedimento di sequestro che si intende impugnare.
In tale prospettiva, non può dirsi che l'imputato o l'indagato sia comunque portatore di un interesse solo in ragione dell'influenza dell'esito decisorio sul corso del procedimento, quando, in particolare, venga in rilievo la qualificazione del fatto, la sua penale rilevanza, la sussistenza di una condizione di procedibilità.
Ciò in quanto - affermano le Sezioni Unite - il procedimento incidentale, non presupponendo poteri istruttori, non si traduce in un accertamento e, tanto meno, in un vincolo alla valutazione del merito della sottostante regiudicanda del procedimento principale.

Sulla scorta delle superiori coordinate interpretative, le Sezioni Unite hanno, in definitiva, ritenuto che:
  • occorre, da un lato, che l'impugnante sia assistito da un interesse concreto e attuale, oggettivamente sussistente, legato alla prospettiva di vantaggio o di rimozione di un pregiudizio, correlata all'accoglimento dell' impugnazione;
  • per altro verso, non occorre, sempre e comunque, che tale prospettiva di vantaggio debba discendere dal diritto alla restituzione del bene,
Con riguardo alla posizione dell'imputato/indagato, pertanto, deve concludersi che egli possa aver interesse all'impugnazione anche nei casi in cui non risulti titolare del diritto alla restituzione, purché venga allegato un interesse corrispondente a una specifica posizione giuridica pregiudicata dall'apposizione del vincolo.

Il dato essenziale è costituito, dunque, dal fatto che l'impugnante aspira al dissequestro, quale esito da cui discende, anche per lui, una concreta utilità, anche in forma di eliminazione di un pregiudizio, riferibile ad una situazione giuridica soggettiva tutelata e riconosciuta dall'ordinamento e non solo valutata soggettivamente come tale in via di fatto, magari in relazione ad una gamma di situazioni coinvolgenti rapporti familiari, affettivi ed economici collaterali, che non diano luogo a specifiche riconoscibili posizioni giuridiche direttamente incise dal vincolo di indisponibilità.

In definitiva, accanto ai casi in cui venga in rilievo il diritto alla restituzione, gli altri soggetti legittimati e dunque anche l'imputato/indagato possono invocare situazioni rilevanti, coinvolte dal vincolo di indisponibilità anche in termini non di tutela reale bensì meramente obbligatoria, in modo che il dissequestro valga ad elidere il relativo pregiudizio.
Si tratta, pertanto, di situazioni che sfuggono a una tipizzazione, e che dovranno essere valutate caso per caso.

Va, da ultimo, precisato che, sebbene l'analisi condotta dalle Sezioni Unite con la pronuncia qui commentata ha riguardato essenzialmente un caso di istanza di riesame del provvedimento di sequestro preventivo, deve ritenersi che le medesime considerazioni possano valere anche con riguardo alle ipotesi di riesame di sequestro probatorio, analogo essendo lo schema procedimentale delineato dagli artt. 257 e 322 c.p.p.