L'art. 609 quater c.p. stabilisce che chiunque compie atti sessuali con minorenni che abbiano compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata:
1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;
2) se il reato è commesso da più persone riunite;
3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.
La Suprema Corte ha più volte affermato che gli atti sessuali con minorenne configurano una ipotesi autonoma di reato e non una circostanza aggravante del delitto di violenza sessuale previsto dall'art. 609 bis c.p.
Il bene giuridico protetto dall'art 609 quater codice penale è quello della libertà sessuale del minore.
Art. 609 quater c.p: il minore vittima del reato
A seguito delle modifiche apportate alla disposizione dalla legge n. 38 del 2006 (c.d. riforma sui reati sessuali), sono soggetto passivo del reato in esame tutti quelli di età inferiorie ai diciotto anni, ma con varie differenziazioni nella disciplina.
In pratica, si possono individuare tre fasce di età:
- la prima, è rappresentata da tutti i minori degli anni quattordici che sono considerati vittimna di abuso sessuale per il solo fatto di rientrare in questa fascia di età, indipendentemente dalle modalità della condotta e dalla qualità del soggetto attivo. All'interno di tale categoria, poi, è previsto un aggravamento della pena nel caso il minore sia anche di età inferiore ai dieci anni (ultimo comma);
- la seconda fascia di età protetta, quella dei minori di età compresa tra i quattordici ed i sedici anni, diventa soggetto passivo rispetto a determinate categorie di autori (descritti nel n. 2 del comma 1);
- la terza fascia, infine, è rappresentata dai minori di diciotto anni che abbiano già compiuto i sedici i quali diventano soggetto passivo della disposizione in esame quando ne sia soggetto attivo una delle persone elencate nel comma 2, che abbiano abusato dei poteri inerenti alla loro posizione. In sostanza, mentre nelle condotte del primo comma, ed anche in quelle del n. 2 il condizionamento del minore al compimento dell'atto sessuale si presume, in ragione dell'età (n. 1) o del particolare rapporto che lo lega al soggetto attivo (n. 2), la presente previsione richiede la positiva dimostrazione che il soggetto attivo abbia indotto il minore a compiere atti sessuali mediante la strumentalizzazione dei poteri connessi alla propria condizione.
Art. 609 quater c.p: l'elemento oggettivo del reato
La condotta del rato di atti sessuali con minorenne è rappresentata dal compimento puro e semplice di atti sessuali con persona di età minore.
La giurisprudenza (Cass., Sez. III, 8 giugno 2000 n. 12007) non sembra dubitare del fatto che la nozione di atti sessuali coincida a pieno con quella di cui all'art. 609 bis c.p.
Ricordiamo, pertanto, che l'evoluzione giurisprudenziale sulla nozione di atto sessuale è giunta ad affermare che per aversi atto sessuale, si deve trattare di qualsiasi atto che si risolva in un contatto corporeo (ancorché fugace ed estemporaneo), tra soggetto attivo e soggetto passivo (o che, comunque, coinvolga la corporeità sessuale di quest'ultimo), che sia tale da suscitare la cncupiscenza sessuale (anche in modo non completo e per un tempo di breve durata) e che sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale, non avendo rilievo determinante, ai fini del perfezionamento del reato, la finalità dell'agente e l'eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale.
Art. 609 quater c.p.: la responsabilità dei genitori
Nonostante l'uso del verbo «compiere» presupponga attività, è stato rilevato che oltre all'azione, può assumere rilievo anche una omissione impropria visto che, stante il precetto generale di cui all'art. 147 c.c. (obbligo per entrambi i coniugi di mantenere, educare ed istruire la prole), ricorre senza dubbio, per il genitore, anche un obbligo giuridico di impedire, quando gli sia possibile, qualsiasi evento che attenti ai diritti personali della prole (Così G. LATTANZI, E. LUPO, Codice di procedura penale: rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Volume XI, (a cura di) G. MULLIRI, Giuffrè, 2013, p. 1162).
La Cassazione si è, infatti, mostrata compatta nell'ammettere la possibilità del concorso omissivo a carico del soggetto cui competeva una responsabilità verso il minore ed è stato ripetutamente affermato che la posizione di garanzia verso i propri figli, costituita dall'art. 147 c.c. in capo al genitore, comporta l'obbligo, per costui, di tutelare la vita, l'incolumità e la moralità sessuale dei minori contro altrui aggressioni: ne consegue che risponde del delitto di cui all' art 609 quater cp, in concorso con l'autore del reato, ai sensi del secondo comma di cui all'art. 40 c.p., la madre che non impedisca, ed anzi consenta, che il coniuge abusi sessualmente dei figli minorenni (Cass., Sez. III, 1° dicembre 2005, n. 3124).
Analogamente, il genitore esercente la potestà sui figli minori, in quanto investito di una posizione di garanzia in ordine al corretto comportamento sessuale dei figli minori, ha l'obbligo di impedire che costoro compiano atti di violenza sessuale, per cui risponde penalmente, ai sensi dell'art. 40 comma 2 c.p., di tali atti quando sussistano le condizioni costituite (Cass., sez. III, 6 maggio 2004, n. 35118):
- dalla conoscenza o conoscibilità dell'evento;
- dalla conoscenza o riconoscibilità dell'azione doverosa incombente sul garante;
- dalla possibilità oggettiva di impedire l'evento

