Inutilizzabili le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, allorché non verbalizzate

357 c.p.p.
Sono inutilizzabili le dichiarazioni non verbalizzate né sottoscritte, rese dalla persona informata dei fatti alla polizia giudiziaria e da questa riportate in una semplice annotazione redatta ai sensi dell’articolo 357, comma 1, Codice Procedura Penale, in luogo di un formale verbale.


Sembrerebbe un esito interpretativo scontato, stando alla lettera della norma in questione – la quale esige che l’assunzione di informazioni deve essere documentata attraverso la verbalizzazione di esse - nondimeno l’orientamento giurisprudenziale prevalente, fino a pochi anni fa, predicava l’utilizzabilità di dette dichiarazioni ancorché non verbalizzate, in contrasto con quanto prescritto dall’articolo 357 Codice Procedura Penale.

Ciò sulla base del rilievo – a parere di chi scrive, alquanto discutibile – che in assenza di espresso o implicito divieto, non sarebbe ravvisabile nella mancata verbalizzazione alcuna ipotesi di inutilizzabilità generale di cui all’articolo 191 Codice Procedura Penale, ovvero di inutilizzabilità specifica, talché le dichiarazioni de quibus, ancorché non verbalizzate ai sensi dell’articolo 357 comma 2 Codice Procedura Penale, sarebbero utilizzabili ai fini cautelari.

Al fine di meglio comprendere la portata degli interessi in gioco, si consideri che, seguendo siffatta impostazione, una dichiarazione testimoniale non verbalizzata e, quindi, nemmeno sottoscritta dal propalante, ma unicamente riportata all’interno di una informativa o di una annotazione di p.g., potrebbe costituire la base probatoria per emettere una misura cautelare e privare un soggetto della libertà personale!

Sul tema in questione, l'Avv. Walter Marrocco ha svolta una approfondita disamina, che è possibile leggere qui  in forma integrale.