I motivi abietti e futili nell'omicidio: elementi integrativi dell'aggravante

Il combinato disposto degli artt. 577, comma 1, n. 4, e 61 n. 1, c.p., prevede la pena dell'ergastolo per l'ipotesi in cui l'omicidio volontario sia commesso «agendo per motivi abietti o futili».
Si tratta di una circostanza aggravante ad effetto speciale che, al pari della premeditazione, del mezzo venefico ed insidioso, del femminicidio  e della crudeltà, può portare alla pena dell'ergastolo.

Cosa si intende per motivi abietti?

Secondo la Suprema Corte, per motivo abietto si intende quello turpe, ignobile, che rivela nell'agente un grado tale di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità, nonché quello spregevole o vile, che provoca ripulsione ed è ingiustificabile per l'abnormità di fronte al sentimento umano. 

Si è ritenuta, quindi, sussistente l'aggravante con riferimento a un omicidio rituale di persone indifese, rilevando che il sacrificio umano è fermamente riprovato e considerato con orrore dalla comune coscienza (Cass., sez. I, 6 maggio 2008, n. 32851); e così anche con riferimento a un omicidio determinato dal proposito di vendetta dell'autore per le molestie sessuali subite dalla sorella ad opera della vittima, nonché al fine di affermazione del prestigio criminale e della capacità di sopraffazione (Cass., sez. I, 23 novembre 2005, n. 5448).

Ricorre, altresì, per la spregevolezza del fatto secondo il comune sentire, la circostanza aggravante del motivo abietto in relazione all'omicidio commesso, su ordine del capo di un gruppo mafioso, in danno di chi abbia intrapreso una relazione sentimentale con una donna già a lui legata da analogo rapporto, per mero spirito punitivo, dettato da intolleranza per la libertà di autodeterminazione della donna stessa, rifiutarsi di soggiacere alla sua volontà, e per la conseguente perdita sia del dominio fino ad allora esercitato su di lei, sia del prestigio criminale (Cass., sez. un., 18 dicembre 2008, n. 337).

L'aggravante dei motivi abietti è stata, inoltre, ritenuta sussitere nel caso di omicidio di un testimone motivato da desiderio di vendetta, trattandosi di motivo che trae origine da una particolare malvagità dell'agente, quale è quella che spinge a punire chi ha adempiuto un preciso dovere giuridico, e come tale ripugna al sentimento morale collettivo (Cass., sez. I, 15 luglio 1980, Romano).

Integra, inoltre, il delitto di omicidio aggravato da motivi abietti la condotta di colui che uccide, per vendetta e con l'intenzione di affermare il proprio prestigio criminale, la persona offesa di un tentativo di estorsione che lo aveva denunziato, confermando le proprie accuse nel corso del relativo giudizio (Cass., sez. I, 21 gennaio 2009, n. 8410).


Motivi abietti e futili

L'omicidio aggravato dai futili motivi

Il motivo futile si ha, invece, quando la spinta al reato manca di quel minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile sul piano logico con l'azione commessa. Così, ad esempio, nel caso di omicidio motivato da un proposito di vendetta e di affermazione di prestigio da parte di un gruppo di giovani in danno di un coetaneo (Cass., sez. I, 4 luglio 2007, n. 35369).

L'aggravante prevista dall'art. 61 n. 1 c.p., inoltre, sussiste quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione delittuosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (Cass., sez. I, 8 maggio 2009, n. 29377); quando lo stimolo dell'azione sia così lieve da presentarsi più come una «scusa» o un «occasione» che come causa determinante della condotta criminosa, in moda da apparire del tutto sproporzionato in relazione all'entità del reato commesso (Cass., sez. VI, 3 giugno 1998, Rova).

Nella giurisprudenza di legittimità si è precisato che il giudizio sulla futilità del motivo non può essere astrattamente riferito ad un comportamento medio, difficilmente definibile, ma va ancorato agli elementi concreti della fattispecie, tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, nonché del contesto sociale in cui si è verificato il tragico evento e dei fattori ambientali che possono aver condizionato la condotta criminosa (Cass., sez. I, 14 giugno 2007, n. 26013). 

Ovviamente, per ritenere sussistente la circostanza aggravante dei motivi abietti o futili, occorre che il movente del reato sia identificato con certezza, non potendo l'ambiguità probatoria sul punto ritorcersi in danno dell'imputato (Cass., sez. I, 11 novembre 2008, n. 45326).

Sul punto, in epoca più recente, la Suprema Corte ha precisato che se, da un lato, «per verificare la sussistenza della circostanza aggravante in questione, è necessario procedere all’identificazione in concreto della natura e della valenza della ragione giustificatrice l’azione delittuosa posta in essere, senza far ricorso ad un comportamento medio dell’uomo comune, posto che siffatto modello di agente non è facilmente identificabile ed è influenzato nella situazione concreta da connotazioni culturali, dall’educazione ricevuta, dal contesto sociale e da fattori ambientali», al tempo stesso è anche vero che «le esigenze religiose o culturali dell’agente non possono trovare riconoscimento agli specifici fini di negare la circostanza aggravante in questione quando si pongano in palese contrasto con i principi fondamentali del sistema giuridico» (Cass. sez. I, 6 giugno 2018 (ud. 10 aprile 2018), n. 25535).

Applicando tale principio al caso concreto, la Corte ha affermato che «la futilità del motivo non è esclusa dall’appartenenza o dalla vicinanza dell’autore del reato a gruppi o comunità, quali le bande giovanili sudamericane, che riconoscono come valori positivi la violenza e l’uso della forza quale forma di affermazione della personalità individuale e di manifestazione dell’appartenenza al gruppo da esercitare per il solo fatto che la vittima sia o appaia militare in formazione contrapposta, dal momento che tali concezioni e modelli comportamentali offrono occasione per dare libero corso ad impulsi brutali e prevaricatori e si pongono in contrasto con i valori fondamentali riconosciuti dall’ordinamento giuridico, che tutela in primo luogo la vita, la sicurezza e la libertà personale».