Omicidio stradale: automatismo della revoca della patente legittimo solo in taluni casi

omicidio stradale
La legge n. 41 del 2016,
che ha introdotto il delitto di omicidio stradale e quello di lesioni personali stradali gravi o gravissime, inasprendone le sanzioni, ha superato il vaglio di costituzionalità con riferimento al divieto, per il giudice, di considerare prevalente o equivalente la circostanza attenuante speciale della “responsabilità non esclusiva” dell’imputato (che comporta la diminuzione della pena fino alla metà) rispetto alle concorrenti aggravanti speciali previste per questi reati, tra cui la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. 
In conseguenza di tale dictum, la circostanza attenuante che si configura, a favore dell'imputato, allorché il sinistro stradale dal quale sono derivate lesioni personali gravi o la morte di uno dei soggetti coinvolti è ascrivibile a un concorso di colpa, non potrà mai prevalere, e neppure equivalere, nella dosimetria della pena, rispetto all'aggravante di essersi posto alla guida in stato di alterazione psicofisica.
Pertanto, per il giudice, in tali casi, vi è l'obbligo di applicare l'aumento di pena stabilito per detta circostanza aggravante, senza tener conto della diminuzione di pena stabilita per la suddetta circostanza attenuante. In altre parole, il giudice è tenuto ad operare un aumento di pena "secco", senza possibilità di fare luogo ad un bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti.

La Corte, poi, per quanto maggiormente rileva in questa sede, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 222 del Codice della strada là dove prevede l’automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali.
In particolare, come si legge nel comunicato stampa del 20 febbraio 2019 che sintetizza la decisione, "i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l’automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente". 

Qui il testo integrale della sentenza n. 88/2019  della Corte Costituzionale, depositata il 17/04/2019.