Il legislatore, all'art. 257 c.p.p., ha previsto l'istituto del riesame avverso il decreto di sequestro probatorio al fine di soddisfare l'esigenza di predisporre un sistema di controllo su qualsiasi provvedimento che si presenti astrattamente idoneo a incidere su diritti garantiti a livello costituzionale, quali il diritto di proprietà e libertà di iniziativa economica (SELVAGGI, in Commento Chiavario, II, 751).
Il mezzo di impugnazione in argomento consente di ottenere dal Tribunale del Riesame, ovvero un giudice collegiale, una verifica circa la sussistenza delle condizioni che, nel meritto e in legittimità, possono sostenere l'emessione e il mantenimento del sequestro probatorio disposto dal PM.
Il parametro di controllo del provvedimento saranno, dunque, sia le regole afferenti al quomodo esecutivo, sia le regole sull'an del sequestro, dedicate alla subordinazione dell'intervento ad una diagnosi di sequestrabilità e di necessarietà istruttoria della res appresa (MONTONE, voce Sequestro penale, in Dig. d. pen., vol. XIII, Utet, 1997, 260).
Le scansioni procedimentali che disciplinano l'evolvere dell'impugnazione - dalle modalità di presentazione, all'individuazione dell'autorità competente, dai termini alle forme della decisione, fino all'ulteriore impugnazione tramite ricorso per cassazione - sono compiutamente disciplinate dagli artt. 324 e 325 c.p.p., in materia di impugnazione delle misure cautelari reali, ai quali il primo comma dell'art. 257 c.p.p. rinvia.
In forza di detto richiamo normativo, la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio va presentata, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provinica nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento.
Il Tribunale del Riesame, organo collegiale in base a quanto sopra accennato, decide nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.
Nell'attuale impianto codicistico, il rimedio del riesame convive con il procedimento per la restituzione delle cose sequestrate, disciplinato dall'art. 262 c.p.p., da cui, come spiegato in questo articolo a firma dell'Avv. Walter Marrocco, va tenuto ben distinto.
Relativamente alla prima locuzione, si è ritenuto che essa richieda la sussistenza di un quid pluris rispetto alla mera circostanza dell'essere persona presso cui si trovano le cose sequestrate. Appare, invece, ancor più difficoltoso enucleare il significato del secondo presupposto soggettivo, che sembrerebbe sovrapporsi al primo e che appare collegato alla posizione processuale ricoperta, piuttosto che a un legame più o meno qualificato con la res. In ogni caso, si ritiene imprescindibile, anche nell'ottica di un raccordo della previsione con gli articoli in materia di restituzione delle cose sequestrate, la prova del diritto alla restituzione da parte di chi agisce (SELVAGGI, in Commento Chiavario, II, 752; contra, MONTONE, voce Sequestro, cit., 260, secondo il quale è sufficiente un interesse alla cessazione del vincolo, senza necessità di un interesse alla restituzione). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che nella nozione di «persona che avrebbe diritto alla loro restituzione» rientrano non solo il proprietario e coloro i quali vantano un diritto reale di godimento o di garanzia sul bene sequestrato, ma anche tutti quei soggetti che hanno un titolo, sia pure derivante da un rapporto obbligatorio, a conseguire il possesso o la detenzione del bene; pertanto, chiunque possa potenzialmente trovarsi nella possibilità di chiedere ed ottenere dalla autorità giudiziaria, anche in conflitto con la volontà del proprietario, la consegna del bene, è soggetto legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro penale (Cass., sez. II, 20 aprile 1994, n. 1974; conformi, Cass., sez. II, 20 aprile 1994, n. 1971/94; Cass., sez. III, 22 ottobre 2009, n. 42918).
Secondo Cass., sez. II, 28 maggio 2008, n. 23698, i soggetti legittimati a ottenere la restituzione delle cose sequestrate non possono essere individuati, in ogni caso, negli stessi che hanno proposto la richiesta di riesame, perchè chi è legittimato ad esperire tale mezzo processuale non è necessariamente la persona che ha diritto a rientrare in possesso delle cose sequestrate.
Alla stregua della casistica giurisprudenziale formatasi sul tema, è da escludere che possano proporre istanza di riesame avverso il sequestro probatorio:
Dalla lettura combinata di tali disposizioni si desume come possono essere impugnati esclusivamente:
La Giurisprudenza, con Cass., sez. VI, 20 maggio 1999, n. 1925, ha escluso la esperibilità di qualsiasi mezzo di impugnazione avverso i provvedimenti con i quali sia stata negata l'emissione di un sequestro probatorio.
Sul punto, si registra il dirimente intervento di Cass., sez. un., 16 aprile 2003, n. 21420, le quali hanno affermato che anche una richiesta di assistenza giudiziaria all'estero per l'esecuzione di un sequestro probatorio, in quanto presuppone un provvedimento, sia pure solo implicito, dell'autorità giudiziaria italiana, è impugnabile mediante istanza di riesame dinanzi a quest'ultima, unica competente a valutare la sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione e il mantenimento della misura, salvi gli eventuali ulteriori rimedi esperibili secondo le regole stabilite dall'ordinamento dello Stato richiesto dell'assistenza (Così G. LATTANZI, E. LUPO, Codice di procedura penale: rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Volume III, (a cura di) G. COLAIACOVO, Giuffrè, 2013, p. 802).
Il mezzo di impugnazione in argomento consente di ottenere dal Tribunale del Riesame, ovvero un giudice collegiale, una verifica circa la sussistenza delle condizioni che, nel meritto e in legittimità, possono sostenere l'emessione e il mantenimento del sequestro probatorio disposto dal PM.
Il parametro di controllo del provvedimento saranno, dunque, sia le regole afferenti al quomodo esecutivo, sia le regole sull'an del sequestro, dedicate alla subordinazione dell'intervento ad una diagnosi di sequestrabilità e di necessarietà istruttoria della res appresa (MONTONE, voce Sequestro penale, in Dig. d. pen., vol. XIII, Utet, 1997, 260).
Le scansioni procedimentali che disciplinano l'evolvere dell'impugnazione - dalle modalità di presentazione, all'individuazione dell'autorità competente, dai termini alle forme della decisione, fino all'ulteriore impugnazione tramite ricorso per cassazione - sono compiutamente disciplinate dagli artt. 324 e 325 c.p.p., in materia di impugnazione delle misure cautelari reali, ai quali il primo comma dell'art. 257 c.p.p. rinvia.
In forza di detto richiamo normativo, la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio va presentata, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provinica nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento.
Il Tribunale del Riesame, organo collegiale in base a quanto sopra accennato, decide nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.
Nell'attuale impianto codicistico, il rimedio del riesame convive con il procedimento per la restituzione delle cose sequestrate, disciplinato dall'art. 262 c.p.p., da cui, come spiegato in questo articolo a firma dell'Avv. Walter Marrocco, va tenuto ben distinto.
I soggetti legittimati a proporre la richiesta di riesame del sequestro probatorio
Soggetti legittimati a impugnare, secondo la lettera della norma, sono:- l'imputato
- la persona alla quale le cose sono state sequestrate
- la persona che avrebbe diritto alla restituzione delle cose sequestrate
Relativamente alla prima locuzione, si è ritenuto che essa richieda la sussistenza di un quid pluris rispetto alla mera circostanza dell'essere persona presso cui si trovano le cose sequestrate. Appare, invece, ancor più difficoltoso enucleare il significato del secondo presupposto soggettivo, che sembrerebbe sovrapporsi al primo e che appare collegato alla posizione processuale ricoperta, piuttosto che a un legame più o meno qualificato con la res. In ogni caso, si ritiene imprescindibile, anche nell'ottica di un raccordo della previsione con gli articoli in materia di restituzione delle cose sequestrate, la prova del diritto alla restituzione da parte di chi agisce (SELVAGGI, in Commento Chiavario, II, 752; contra, MONTONE, voce Sequestro, cit., 260, secondo il quale è sufficiente un interesse alla cessazione del vincolo, senza necessità di un interesse alla restituzione). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che nella nozione di «persona che avrebbe diritto alla loro restituzione» rientrano non solo il proprietario e coloro i quali vantano un diritto reale di godimento o di garanzia sul bene sequestrato, ma anche tutti quei soggetti che hanno un titolo, sia pure derivante da un rapporto obbligatorio, a conseguire il possesso o la detenzione del bene; pertanto, chiunque possa potenzialmente trovarsi nella possibilità di chiedere ed ottenere dalla autorità giudiziaria, anche in conflitto con la volontà del proprietario, la consegna del bene, è soggetto legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro penale (Cass., sez. II, 20 aprile 1994, n. 1974; conformi, Cass., sez. II, 20 aprile 1994, n. 1971/94; Cass., sez. III, 22 ottobre 2009, n. 42918).
Secondo Cass., sez. II, 28 maggio 2008, n. 23698, i soggetti legittimati a ottenere la restituzione delle cose sequestrate non possono essere individuati, in ogni caso, negli stessi che hanno proposto la richiesta di riesame, perchè chi è legittimato ad esperire tale mezzo processuale non è necessariamente la persona che ha diritto a rientrare in possesso delle cose sequestrate.
Alla stregua della casistica giurisprudenziale formatasi sul tema, è da escludere che possano proporre istanza di riesame avverso il sequestro probatorio:
- la persona offesa in quanto tale (Cass., sez. II, 4 novembre 1991, n. 6217);
- la curatela fallimentare (Cass., sez. V, 7 novembre 1991; sul punto, tuttavia, Cass., sez. un., 24 maggio 2004, n. 29951, Fallimento Promodata Italia Sr.l., che, in tema di sequestro preventivo, ha riconosciuto la legittimazione del curatore fallimentare; sul caso - analogo - dei poteri del curatore di impugnazione in materia di sequestro preventivo, leggi qui);
- il soggetto cui, ai sensi dell'art. 259 c.p.p. l'autorità giudiziaria affida la custodia delle cose sequestrate, giacché all'ausiliario dell'autorità giudiziaria sequestrante non possono competere poteri di iniziativa autonoma in contrasto con atti e provvedimenti ai quali deve restare per definizione strumento esterno di attuazione (Cass., sez. VI, 24 gennaio 1995, n. 255);
- la banca presso la quale si è proceduto al sequestro probatorio di titoli e valori appartenenti all'imputato e sui quali l'istituto non vanta alcun potere dispositivo in virtù di titolo obbligatorio o reale (Cass., sez. VI, 24 gennaio 1995, n. 255).
I provvedimenti impugnabili attraverso la richiesta di riesame sequestro probatorio
Nell'individuazione dei provvedimenti che possono essere sottoposti al vaglio del tribunale attraverso la proposizione dell'istanza di riesame viene in rilievo, insieme alla norma di cui all'art. 257 c.p.p., anche l'art. 355, comma 3 c.p.p.Dalla lettura combinata di tali disposizioni si desume come possono essere impugnati esclusivamente:
- il decreto di sequestro emesso dal PM ex art. 253 c.p.p.
- il provvedimento con il quale il PM convalida il sequestro operato di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria
La Giurisprudenza, con Cass., sez. VI, 20 maggio 1999, n. 1925, ha escluso la esperibilità di qualsiasi mezzo di impugnazione avverso i provvedimenti con i quali sia stata negata l'emissione di un sequestro probatorio.
Riesame sequestro probatorio disposto tramite rogatoria internazionale
A lungo controversa è stata la questione relativa alla possibilità di impugnare il provvedimento di sequestro la cui esecuzione sia stata richiesta, tramite rogatoria, ad autorità giudiziaria straniera.Sul punto, si registra il dirimente intervento di Cass., sez. un., 16 aprile 2003, n. 21420, le quali hanno affermato che anche una richiesta di assistenza giudiziaria all'estero per l'esecuzione di un sequestro probatorio, in quanto presuppone un provvedimento, sia pure solo implicito, dell'autorità giudiziaria italiana, è impugnabile mediante istanza di riesame dinanzi a quest'ultima, unica competente a valutare la sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione e il mantenimento della misura, salvi gli eventuali ulteriori rimedi esperibili secondo le regole stabilite dall'ordinamento dello Stato richiesto dell'assistenza (Così G. LATTANZI, E. LUPO, Codice di procedura penale: rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Volume III, (a cura di) G. COLAIACOVO, Giuffrè, 2013, p. 802).