Omicidio premeditato: elementi integrativi dell'aggravante

Omicidio premeditato
L'art. 577, comma 1, n. 3, c.p., prevede la pena dell'ergastolo per l'ipotesi in cui l'omicidio volontario sia commesso con premeditazione.
Questa aggravante è il frutto di una tortuosa elaborazione ermeneutica e, in mancanza di una definizione legislativa, continua ad essere dibattuta e rielaborata.
Invero, il codice penale vigente si limita a farvi un semplice riferimento, senza definirne i requisiti, favorendo, di tal guisa, un ampio dibattito scientifico, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, volto a tratteggiarne il perimetro.
Secondo la tesi classica, in tema di omicidio premeditato deve darsi valore all'aspetto psicologico ed il fatto deve essere compiuto con fredda e pacata perseveranza. Questa tesi di tipo soggettivistico è stata da tempo superata, non essendo stata accolta nei lavori preparatori del Codice Rocco, sulla base del rilievo che quasi mai nella realtà un omicidio viene commesso senza una certa concitazione e che, di contro, non può dirsi premeditato ogni omicidio che non sia determinato da impeto immediato (Così G. LATTANZI, E. LUPO, Codice penale: rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Volume XI, (a cura di) M. D'ANDRIA, Giuffrè, 2010, p. 155).

Secondo un'impostazione di tipo oggettivistico, per l'esistenza della premeditazione, devono concorrrere due elementi: un certo lasso di tempo tra la risoluzione criminosa e la sua attuazione; e la c.d. macchinazione, cioè un'accurata preparazione del delitto, comprensiva della valutazione del momento più favorevole e delle modalità più idonee, nonché della preordinazione dei mezzi (Manuale Antolisei, p.s., I, 50).
Anche questo orientamento è stato criticato, considerando che non è facile stabilire i criteri per fissare il distacco temporale e che l'eventualità che trascorra un notevole lasso di tempo può dipendere anche da fattori esterni e casuali (V. PATALANO, voce Premeditazione, in Enc. dir., Giuffrè, 1985, vol. XXXIV, 1023).

L'orientamento prevalente in giurisprudenza

In giurisprudenza è assolutamente maggioritario l'indirizzo emeneutico che, ponendosi su una linea mediana tra i due orientamenti sopracitati, riconosce alla premeditazione una natura sia oggettiva che soggettiva e richiede la sussistenza di due requisiti: l'esistenza di un ampio intervallo temporale tra l'insorgere del proposito criminoso e la sua attuazione (elemento cronologico) e la perseveranza della risoluzione criminosa nella psiche dell'autore (elemento ideologico o psicologico), frutto di un'elaborazione intellettiva complessa e di durata superiore a quella normale.

In particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di spiegare (cfr., ex multis, Sez. 5 n. 34016 del 9/04/2013, Rv. 256528; Sez. Un. n. 337 del 18/12/2008, Rv. 241575) che gli elementi costitutivi dell'omicidio premeditato sono rappresentati da un apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione, tale da consentire una ponderata riflessione sulla decisione presa e sull’opportunità del recesso (c.d. elemento cronologico), e dalla natura ferma e irrevocabile della risoluzione criminosa, che deve perdurare senza soluzioni di continuità nell'animo dell’agente fino alla commissione del reato (c.d. elemento ideologico). 

Premeditazione e preordinazionePreordinazione e premeditazione

La premeditazione non va confusa con la preordinazione, che consiste nell'apprestamento dei mezzi minimi necessari per l'esecuzione del delitto (come, ad esempio, armi e auto per la fuga), e che, da sola, non è indicativa della intensa riflessione; pertanto, essa non è sufficiente, da sola, alla configurazione del delitto premeditato in parola.
Al riguardo, vanno qui richiamate le coordinate ermeneutiche delineate dalla Suprema Corte con il pronunciamento di Sez. I, n. 5147 del 14/07/2015 - dep. 09/02/2016, Scanni, Rv. 266205, che distingue, in tema di omicidio, la mera preordinazione del delitto - intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all’esecuzione, nella fase a questa ultima immediatamente precedente - dalla premeditazione, che postula, invece, il radicamento e la persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida, del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni ed opportunità per l’attuazione, un’adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive.