CSM: cos'è e come inciderà, su di esso, la riforma costituzionale

Parlando ogni giorno con persone comuni, mi rendo conto di quanto sia difficile far comprendere, con linguaggio semplice, alcuni passaggi della riforma costituzionale che si connotano per l’elevato tecnicismo giuridico.
 
Mentre risulta sostanzialmente (più) agevole spiegare al cittadino comune l’intervento legislativo - oggetto del quesito referendario del prossimo 22 marzo - nella parte che concerne la separazione delle carriere tra magistrato giudicante e magistrato requirente, maggiori difficoltà si riscontrano laddove si tenta di affrontare il tema della designazione dei membri del CSM.
 
La difficoltà risiede nel fatto che la stragrande maggioranza delle persone comuni non sa neppure cos’è questo benedetto CSM, sicché, senza una preliminare cognizione della natura e delle funzioni esercitata da tale organo, risulterà impossibile comprendere la reale portata della riforma.
 
Tenterò, con linguaggio quanto più semplice, di spiegarlo.

COS'È IL CSM (CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA)

Iniziamo subito con il dire cosa non è il CSM.
 
Il CSM, contrariamente alla vulgata radicatasi attraverso i mezzi di informazione di massa, non è un organo di autogoverno.

La Costituzione, infatti, non assegna ai magistrati alcuna facoltà di amministrarsi da soli, stabilendo, di contro, che essi amministrano la giustizia in nome del popolo (art. 101).
 
La magistratura non è – anche qui contrariamente a ciò che si ritiene comunemente – nemmeno un potere: è un ordine (art. 104).
 
Un ordine costituito da alti funzionari reclutati attraverso un concorso pubblico, che, per espressa previsione costituzionale, è autonomo e indipendente da ogni altro potere.
 
Si badi al tenore letterale dell’art. 104 della Costituzione: quando si riferisce alla magistratura, la costituzione la definisce ordine; allorché, invece, si riferisce agli altri attori dell’ordinamento della Repubblica, li definisce poteri.

CSM
Dunque, abbiamo detto che la magistratura è un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
 
Al fine di garantire autonomia e indipendenza alla magistratura, il costituente ha previsto l’istituzione del Consiglio Superiore della Magistratura, che non è un organo rappresentativo dei magistrati, non è - tanto per capirci - il parlamentino dei magistrati ma, semplicemente, un organo amministrativo cui spettano unicamente le decisioni in ordine alle assunzioni, alle assegnazioni, ai trasferimenti e alle promozioni dei magistrati.
 
Il tenore letterale dell’art. 105 Costistuzione non lascia spazio a dubbi interpretativi.
 
Il CSM altro non è, quindi, che una sorta di 'permanente commissione d’esame' che valuta i magistrati e ne decide incarichi ed assegnazioni.
 
Nulla di più e nulla di meno.

COSA PREVEDE LA RIFOMA COSTITUZIONALE IN MERITO AL CSM?

Attualmente, i membri del CSM sono eletti per due terzi dai magistrati e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di diritto e avvocati di comprovata esperienza.
 
Attraverso la riforma, la suddetta proporzione resta invariata, ma per la designazione dei membri viene introdotto il meccanismo del sorteggio in luogo della elezione.
Ciò vale sia per la quota (due terzi) di spettanza dei magistrati, sia per la quota (un terzo) di spettanza del Parlamento.
 
Perché si è resa necessaria l’introduzione del sorteggio?
 
Perché è accaduto che le correnti della magistratura (veri e propri partiti politici costituitisi in seno alla Associazione Nazionale Magistrati: si badi, una associazione privata!) hanno occupato il CSM, svuotando, di fatto, l’art. 104 Cost. della sua effettività.
 
Infatti, se l’intenzione dei costituenti era quella di evitare, attraverso il CSM, che le carriere dei magistrati fossero controllabili dall’esterno e, dunque, essi stessi ricattabili, possiamo dire, con assoluta certezza, che questa nobile finalità è stata del tutto stravolta dalla degenerazione correntizia.

Invero, in occasione delle elezioni del CSM, i magistrati, attraverso i loro partiti interni (le cc.dd. correnti) allestiscono dei veri e propri comitati elettorali che in nulla differiscono dalle elezioni del consiglio comunale della vostra città.
 
Le dinamiche sono le stesse: magistrati che se le danno di santa ragione promettendo ai loro colleghi-elettori mari e monti.
 
E qui veniamo al punto dolente.
 
Si è creato, attraverso questo meccanismo, lo stesso fenomeno del c.d. voto clientelare che siamo abituati a vedere in ambito politico.
 
“Votami al CSM e ti farò avere quella promozione”. “Vuoi concorrere per il posto da Procuratore Capo di Mantova? Vota questo collega della corrente “x” che lui saprà sponsorizzarti”.
 
Risultato? La carriera dei magistrati non è condizionata dall’esterno (non vi è possibilità per il ministro“Tizio” di esercitare – vivaddio – alcun tipo di influenza) ma, di contro, essa è totalmente nelle mani di un centinaio di capicorrente i quali hanno un potere di vita o di morte sui loro colleghi.
 
Lo scandalo Palamara ha portato alla emersione un sistema in virtù del quale non vi è, in Italia, un solo incarico direttivo e/o promozione che non venga assegnato attraverso logiche spartitorie di appartenenza.
 
Parliamo di incarichi che danno luogo a retribuzioni tra le più elevate di tutta la Pubblica Amministrazione, senza contare il potere che deriva dal loro conferimento.
 
E qui viene in rilievo una palese dissonanza cognitiva.
 
In base a quale logica ci si indigna – giustamente – quando si scopre che il direttore della ASL della nostra città è stato messo lì in base a una raccomandazione della politica, dunque senza alcun merito, e poi chiudiamo gli occhi davanti a uno scandalo gigantesco come quello emerso, con chiarezza abbacinante, dalla indagine a carico del dott. Palamara il quale – per inciso – è stato l’unico a pagare sebbene dal suo smartphone siano emerse chat di conversazioni intrattenute con oltre settecento (!) suoi colleghi che, suo tramite, brigavano per avere un posto o una promozione?
 
Poiché i magistrati sono esseri umani in carne ed ossa, con tutte le virtù, i vizi e le debolezze connaturate al genere umano, i “Padri Costituenti” avevano previsto il CSM: essi, in quanto persone normali, sono corruttibili e condizionabili dall’esterno.
 
Attualmente essi non risultano condizionati dall’esterno, ma – e ciò è ancora più grave – dall’interno.
 
La Riforma, in definitiva, mira a scardinare questo sistema di influenza interna, attraverso il sorteggio dei membri togati del CSM e la conseguente rimozione del debito di riconoscenza tra eletto ed elettore, garantendo, quindi, una reale ed effettiva indipendenza ed autonomia dell'organo.