Iscrizione nel registro degli indagati: "atto dovuto"?



Il codice di procedura penale, all’art. 335, impone al pubblico ministero di iscrivere immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli pervenga o che abbia acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice.

Mette conto evidenziare che la norma in commento è stata recentemente novellata dalla c.d. Riforma Cartabia, la quale, definendo la notizia di reato come la rappresentazione di un fatto caratterizzato da determinatezza e non inverosimiglianza e riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice, ha perseguito – come si legge nella Relazione Illustrativa – «l’obiettivo di sottrarre il momento delicato di iscrizione della notizia di reato al rischio di considerare tale atto un mero adempimento formale, con conseguente possibile iscrizione di notizie di reato generiche (che dunque propriamente tali non sono) e di soggetti raggiunti da meri sospetti, con possibili effetti pregiudizievoli nei loro confronti».

Nel registro, quindi, devono essere indicati il tipo di notizia di reato, la sua provenienza, il titolo di reato e le successive modificazioni, le generalità, se note, del suo autore, il nome della persona offesa, l’eventuale richiesta di archiviazione.

A seconda che sia noto o meno il nome dell’autore del prospettato reato, l’iscrizione avverrà, rispettivamente, nel registro c.d. «mod. 21» o nel registro c.d. «mod. 44».
Iscrizione registro indagati
A seguito della iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro il procedimento assume un numero d’ordine destinato, tuttavia, a non assolvere ad alcuna funzione costitutiva nell’abito dello sviluppo successivo al procedimento.
La giurisprudenza ha, infatti, chiarito come il numero di fascicolo non consenta di per sé di far ritenere diverso un dato procedimento rispetto ad altro che abbia ad oggetto fatti connessi o collegati, dovendo, invece, la distinzione essere accertata in relazione al contenuto della notitia criminis, vale a dire al fatto-reato per il quale il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale (Cass, sez. III, 15 maggio 1998, Romagnolo).

L'iscrizione nel registro degli indagati non è mai un atto dovuto

Venendo al tema che maggiormente rileva ai fini della presente disamina, non devono essere iscritte nel registro di cui all’art. 335 c.p.p., e non comportano per il PM l’obbligo di investire il giudice della loro cognizione, le informazioni che prima facie non costituiscono una notizia di reato.
Infatti, le informazioni che non presentano i caratteri della notitia criminis (c.d. pseudo notizie di reato), confluiscono in un apposito registro (mod. 45), denominato «degli atti non costituenti notizia di reato».

Iscrizione registro indagatiControversa è la sorte delle c.d. pseudo-notizie di reato in ordine al se, anche per esse, debba essere seguito l’ordinario procedimento di archiviazione.
Secondo un primo orientamento, anche tale tipologia di notizie dovrebbe essere sottoposta al rituale procedimento di archiviazione, non potendosi riconoscere al PM un autonomo potere di «cestinazione»; ne consegue che l’organo inquirente sarebbe tenuto a richiedere l’archiviazione al GIP anche degli atti iscritti al mod. 45.

In tal caso, il GIP, investito della richiesta di archiviazione di una pseudonotizia di reato, dovrebbe, comunque, decidere, sicché sarebbe nullo, ovvero addirittura abnorme, il provvedimento con il quale fossero restituiti gli atti al PM (Cass., sez. III, 5 dicembre 1990, Micheletti).

Secondo altro orientamento, sarebbe non impugnabile il provvedimento con il quale il pubblico ministero dispone la trasmissione all’archivio di un documento pervenuto al suo ufficio ed iscritto nel registro «mod. 45», sulla base del rilievo che, in base agli artt. 408 e ss., c.p.p., il procedimento di archiviazione deve essere instaurato solo per gli atti per i quali l’organo inquirente abbia disposto l’iscrizione nel registro «mod. 21» (Cass., sez. V, 29 maggio 1997, n. 2683/97 Bove).

Secondo altra impostazione, invece, le c.d. pseudo notizie di reato dovrebbero essere direttamente cestinate, atteso che  l’art. 109 disp. att. c.p.p. fa riferimento ad una «eventuale» iscrizione nel registro delle notizie di reato; da tale dato dovrebbe discendere che tutto ciò che dovesse ab origine apparire non qualificabile in termini di notizia di reato resterebbe al di sotto della soglia della rilevanza procedimentale (GIOSTRA, Una prima valutazione della riforma: novità, limiti, prospettive, in Dir. Pen. e proc. 1996, 14).

La questione è stata composta dalle Sezioni unite che hanno precisato che in tema di azione penale, mentre il procedimento attivato a seguito di iscrizione degli atti nel registro previsto dall’art. 335 (c.d. «mod. 21») ha come esito necessitato l’inizio dell’azione penale o la richiesta di archiviazione, l’iscrizione degli atti nel registro non contenente notizie di reato (c.d. «mod. 45») può sfociare o in un provvedimento di diretta trasmissione degli atti in archivio da parte del PM in relazione a quei fatti che fin dall’inizio appaiano come penalmente irrilevanti, o può condurre al medesimo esito della procedura prevista per le ordinarie notitiae criminis, qualora siano state compiute indagini preliminari o il fatto originario sia stato riconsiderato o comunque sia sopravvenuta una notizia di reato. In questo secondo caso, l’eventuale richiesta di archiviazione non è condizionata al previo adempimento, da parte del pubblico ministero, dell’obbligo di reiscrizione degli atti nel registro «mod. 21», in quanto la valutazione, esplicita o implicita, circa la natura degli atti spetta al titolare dell’azione penale indipendentemente dal dato formale dell’iscrizione in questo o in quel registro, e al giudice per le indagini preliminari non è riconosciuto alcun sindacato né su quella valutazione né sulle modalità di iscrizione degli atti in un registro piuttosto che in un altro (Cass., Sezioni Unite, 22 novembre 2000, n. 34/01).
 
In conclusione, non sussiste alcun obbligo, in capo al PM, di iscrivere nel registro degli indagati qualsivoglia atto giunga in Procura, ancorché la denuncia sia a carico di persona nota.
Milita a favore di tale opzione esegetica il chiaro tenore dell’art. 109 disp. att. c.p.p. il quale fa riferimento ad una «eventuale» iscrizione nel registro delle notizie di reato, nonché il comma 1 del novellato art. 335 c.p.p.
Spetta, invece, al titolare dell’azione penale un potere/dovere di valutazione circa la natura dell’atto pervenuto nella sua segreteria, con la conseguenza che, laddove il fatto prospettato appaia sin dall’inizio come penalmente irrilevante, dovrà procedere alla immediata «cestinazione» della c.d. pseudo notizia di reato, previa iscrizione della stessa nell’apposito registro (mod. 45), denominato «degli atti non costituenti notizia di reato».