Nell'ambito dei reati sessuali spicca, per la frequente casistica, il delitto di corruzione di minorenni, previsto e punito dall'art. 609 quinquies c.p., che così recita: «Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali».
Analogamente a quanto si è già detto con riferimento al reato di violenza sessuale, il bene che la norma in esame intende proteggere è la libertà del soggetto minore intesa, in particolar modo, come diritto a sviluppare armoniosamente la propria sfera sessuale. La dotttrina (L. PICOTTI, Profili generali di diritto penale sostanziale, in La violenza sessuale a cinque anni dell'entrata in vigore della l. n. 66 del 1996: Profili giuridici e criminologici, a cura di A. Cadoppi, Cedam, 2001, 43; G. MATTENCINI, I reati contro la libertà sessuale, Giuffrè, 2000, 212) parla anche di libertà di autodeterminazione sessuale del minore intesa come suo diritto a non essere strumentalizzato dall'adulto per la soddisfazione di bisogni non propri.
Anche la giurisprudenza (Cass., sez. III, 16 novembre 2005, n. 44681) ha affermato che il bene giuridico tutelato nel delitto di corruzione di minorenni consiste nella salvaguardia di un sereno sviluppo psichico della sfera sessuale di soggetti di età minore, che non deve essere turbato dal trauma che può derivare dall'assistere ad atti sessuali compiuti con ostentazione da altri.

Corruzione di minorenni: elemento oggettivo del reato
La fattispecie delittuosa di cui all'all'art. 609 quinquies c.p. circoscrive il suo raggio di azione al compimento di atti sessuali in presenza di persona minore.
L'orientamento prevalente sostiene che la presente nozione di atti sessuali ricalca quella delineata dall'art. 609 bis c.p. in materia di violenza sessuale.
Tipico atto sessuale che sovente integra la fattispecie incriminatrice in esame è l'attività masturbatoria.
Particolare rilievo assume, ai fini dell'astratta configurabilità del reato di corruzione di minorenne, il concetto di «presenza».
Al riguardo, mentre in passato la «presenza» era stata intesa in senso meramente fisico, inclusiva, pertanto, di quella del tutto inconsapevole del minore a scene sessuali, la giurisprudenza più recente esige una presenza cosciente del minore o, quantomeno, tale per cui lo stesso possa percepire - per condizioni soggettive ed oggettive - il significato degli atti di cui trattasi.
Deve ritenersi, pertanto, anche alla luce dei recenti approfondimenti dottrinari, che il fatto tipico del reato in esame viene integrato solo con l'instaurarsi effettivo di un rapporto attore-spettatore avente ad oggetto il compimento di atti sessuali da parte del primo in termini di comunicazione tra persone, pur con la loro diversa capacità naturale di comprensione e (comunque necessaria) partecipazione psichica agli stessi (Così L. PICOTTI, Commento all'art. 609 quinquies,in Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia, coordinato da A. CADOPPI, Cedam, 2006).

Corruzione di minorenni: elemento soggettivo del reato
Ciò che qualifica la condotta del reato di corruzione di minorenni è il dolo specifico: l'art. 609 quinquies c.p., infatti, richiede che l'agente agisca al fine di far assistere il minore.
Pertanto, in base alla formulazione della norma in commento, commette il reato di corruzione di minorenne solo colui che compie atti sessuali in presenza di persona minore di quattordici anni al fine di farla assistere. Si esige, quindi, che il soggetto agisca per un fine particolare che è previsto come elemento soggettivo costititutivo della fattispecie legale.
Sotto il profilo psichico, pertanto, è necessario che chi compie atti sessuali abbia la consapevolezza che ad essi assiste un minore che deve essre coinvolgibile come soggetto passivo.
La Suprema Corte ha affermato che il delitto di corruzione di minorenne richiede il dolo specifico ed è, cioè, necessario che gli atti sessuali siano compiuti al fine di far assistere il minore, ovvero nella consapevolezza dell'agente di agire allo scopo specifico di far assistere il minore agli atti sessuali commessi in sua presenza. Pertanto, nella fattispecie portata al suo esame, il dolo è stato escluso per aver l'agente posto in essere atti masturbatori alla presenza di duie minori, dei quali uno dormiva e l'altro faceva finta di dormire (Cass., sez. III, 12 marzo 2008, n. 15633). Nell'occasione, la Corte ha anche ribadito l'incompatibilità di tale dolo specifico con il dolo eventuale.
In conclusione, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 609 quinquies c.p., è necessario che l'agente persegua una particolare finalità esibizionistica.

