Omicidio commesso in occasione del delitto di violenza sessuale

Ai sensi dell'art. 576, comma 1, n. 5 c.p., l'omicidio doloso è aggravato, e punito con la pena dell'ergastolo, se è realizzato in occasione della commissionione di taluno dei reati sessuali  previsti dagli articoli 600 bis c.p. (prostituzione minorile), 600 ter c.p. (pornografia minorile) 609 bis c.p. (violenza sessuale), 609 quater c.p. (atti sessuali con minorenne) e 609 octies c.p. (violenza sessuale di gruppo).
La disposizione è stata inserita dall'art. 1, comma 1, lett. a) del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11.
Omicidio aggravato reati sessuali
Il delitto di violenza sessuale, considerato come circostanza aggravante dell'omicidio, se commesso in un unico contesto temporale, non concorre formalmente con esso, ma in esso resta assorbito, confluendo nella figura del reato complesso in senso stretto di cui all'art. 84, comma 1, c.p. punibile con la pena dell'ergastolo (Cass., sez. I, 28 gennaio 2005, n. 6775).
Più recentemente, la Suprema Corte ha ribadito che "il delitto di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, comma primo, n. 5, cod. pen., commesso in occasione della perpetrazione di quello di violenza sessuale di gruppo, di cui all'art. 608-octies cod. pen., integra, in ragione dell'unitarietà del fatto, un reato complesso circostanziato ai sensi dell'art. 84, primo comma, cod. pen., punibile con la pena dell'ergastolo" (Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 20/10/2023, n. 46453). 

Per la sussistenza dell'aggravante, è necessario che il soggetto attivo, oltre a cagionare la morte della vittima, abbia compiuto gli atti integrativi dell'elemento materiale del reato sessuale e abbia voluto, oltre alla morte, anche il compimento degli atti di violenza nei confronti della vittima (Cass., sez. I, 1 ottobre 1982, n. 441).

L'aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n. 5 cod. pen. sussiste anche quando il delitto di omicidio sia stato commesso nell'atto di un tentativo di violenza sessuale, in quanto l'espressione "in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli artt. 572, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies cod. pen." si riferisce a tutto il processo esecutivo di tali reati e, quindi, anche al tentativo (Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 13/05/2016, n. 38331).

Perchè si possa configurare la circostanza aggravante in argomento, è necessario che vi sia contestualità tra le condotte, in quanto, è stato affermato che, nelle ipotesi in cui vi sia una netta cesura tra l'atto sessuale e l'omicidio, in difetto di contestualità delle condotte, la mera occasionalità tra l'omicidio e la violenza sessuale non può determinare l'applicazione della disciplina del reato complesso, ma piuttosto dell'istituto della continuazione (Cass. pen., Sez. I, 26/05/2017, n. 29167).

Nella pratica, quindi, potranno verificarsi le seguenti alternative:
  • nel caso di morte come conseguenza non voluta di un reato sessuale, troverà applicazione l'art. 586 c.p., che punisce il reato di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto;
  • nel caso di morte che avviene contestualmente alla condotta costitutiva di uno dei reati sessuali, si applicherà l'art. 576 n. 5 (ipotesi di reato complesso);
  • nel caso di autonoma condotta omicida successiva alla violenza sessuale, si avrà concorso materiale di reati