Bancarotta fraudolenta: l'amministratore senza deleghe non ne risponde se ignaro

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Con una recente sentenza emessa lo scorso 3 dicembre 2020, e depositata il 7 gennaio 2021, il G.I.P. presso il Tribunale di Milano ha escluso la responsabilità del componente del Consiglio di Amministrazione, privo di deleghe, dal reato di bancarotta fraudolenta (per distrazione e per effetto di operazioni dolose), sulla base del rilievo che l'imputato - giudicato nelle forme del giudizio abbreviato - da un lato non avesse preso parte alle condotte distrattive poste in essere degli altri amministratori (precedenti e concomitanti), e, dall'altro, non fosse neanche consapevole delle condotte illecite altrui, difettando, in capo agli amministratori privi di deleghe, un generale obbligo di vigilanza sull’operato degli altri amministratori.

Come segnala la Rivista "Giurisprudenza Penale" in questo articolo, la sentenza in parola aderisce al condivisibile orientamento secondo cui deve essere esclusa la responsabilità dell’amministrazione senza deleghe qualora non sia provata, da un lato, “l’effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di “segnali di allarme” inequivocabili dai quali desumere l’accettazione del rischio del verificarsi dell’evento illecito” e, dall’altro “la volontà – nella forma del dolo indiretto – di non attivarsi per scongiurare detto evento” (ex multis, cfr. Cass. Pen., Sezione V, Sentenza n. 42568 del 19.06.2018,Rv. 273925).

Tali pronunce si basano sui principi contenuti nelle norme del codice civile che si occupano della responsabilità degli amministratori.

Qui l'approfondimento completo scritto dall'Avv. Walter Marrocco.