Sequestro probatorio: non impugnabile il rigetto della richiesta di dissequestro del GUP


Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32938 del 19 gennaio 2023, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale inerente il rimedio esperibile dall'interessato avverso il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare che respinga la richiesta di restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio.
Il contrasto giurisprudenziale, che ha dato luogo alla rimessione della questione alle Sezioni Unite, trae origine da un vuoto normativo, che la Cassazione, nel corso degli anni, ha tentato di colmare in via interpretativa generando diverse e contrastanti opzioni esegetiche.
Invero, mentre, per espressa previsione normativa, non vi sono dubbi in ordine alla possibilità di impugnare:
  • attraverso il rimedio del ricorso per cassazione, il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che decide sulla procedura di restituzione delle cose sequestrate di cui all’art. 263 c.p.p. (ciò, per espressa previsione dell'art. 127, comma 7, c.p.p.)
  • attraverso l'appello contro la sentenza, ai sensi dell'art. 586 c.p.p., l'ordinanza di rigetto o di accoglimento emessa nel corso del dibattimento 
non è, di contro, espressamente previsto alcun rimedio nel caso in cui l'ordinanza che decide sulla richiesta di restituzione delle cose sequestrate venga pronunciata dal giudice nel corso dell'udienza preliminare.

Secondo un primo orientamento giuriusprudenziale, sarebbe applicabile, in via estensiva, il meccanismo previsto dall'art. 263, comma 5, c.p.p., e, dunque, il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare sarebbe, per tal via, impugnabile attreverso il ricorso per cassazione (cfr. Cass. pen., Sez. V, 18 giugno 2009, n. 33695, Basso; Cass. pen., Sez. III, 22 gennaio 2015, n. 11489, Gazzola; Cass. pen., Sez. VI, 24 marzo 2021, n. 16801, Rappa; e, più recentemente, Cass. pen., Sez. III, 7 settembre 2021, n. 40789, Viglialoro).
Altra linea interpretativa, invece, ritiene esperibile il rimedio dell'appello cautelare di cui all'art. 322-bis c.p.p. (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 10 novembre 2021, n. 3167, Sidoti).
impugnazione sequestro probatorio

Le Sezioni Unite, discostandosi da entrambi gli orientamenti sopradescritti, che sostengono l'immediata impugnabilità — con appello cautelare o con ricorso per cassazione — dell'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che provveda sulla richiesta di restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio, hanno optato per una più rigida impostazione, affermando il principio di diritto secondo cui non è immediatamente impugnabile l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che decide sulla richiesta di restituzione del bene sequestrato.
Ciò, in ragione del fatto che tale soluzione interpretativa è ritenuta rispettosa del principio di tassatività e tipicità dei mezzi di impugnazione, nonché del principio di legalità processuale espresso dall'art. 101, comma 2, Cost..

L'articolata disamina svolta dalle Sezioni Unite richiama l'insegnamento secondo cui non necessariamente, né sempre, la legittimità della limitazione delle situazioni giuridiche soggettive attive incise dall'azione del Pubblico Ministero (diverse dalla libertà personale) impone verifiche giurisdizionali di immediato «doppio livello» dal momento che ciò che conta è che al titolare di tale situazione giuridica sia garantito il diritto di ricorrere al giudice.

In particolare, secondo il Supremo Collegio, la mancata previsione della possibilità di impugnare il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare che rigetta la richiesta di restituzione del bene sequestrato non è contraria alla Costituzione, alla CEDU e alla Carta di Nizza, in quanto non priva l'interessato della facoltà di reiterare la richiesta nelle successive fasi del giudizio di merito.