L’Avv. Walter Marrocco, grazie all’esperienza acquisita negli anni, è in grado di assicurare una efficace difesa in favore di soggetti accusati di aver commesso reati a sfondo sessuale, ovvero di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.
La Legge 15 febbraio 1996. n. 66, ha rappresentato un importante riforma legislativa con la quale il legislatore, sotto la spinta degli intervenuti cambiamenti culturali e sociali in tema di libertà sessuale, ha riodirnato l'intera materia dei reati sessuali, introducendo, all'interno del codice penale - segnatamente nel Libro II, Titolo XII, Capo III, dedicato ai delitti contro la "libertà personale" - gli articoli da 609-bis a 609-decies e l’articolo 734-bis.In particolare, cinque sono i delitti sessuali introdotti dalla predetta Riforma:
- Violenza sessuale (art. 609 bis, c.p.);
- Atti sessuali con minorenne (609 quater, c.p.);
- Corruzione di minorenne (art. 609 quinquies, c.p.);
- Violenza sessuale di gruppo (Art. 609 octies, c.p.);
- Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale (Art. 734 bis, c.p.)

Art. 609 Bis - Violenza sessuale
Si tratta del reato sessuale per antonomasia. La norma citata punisce chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali.
Tale reato sessuale è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subireatti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi
Rispetto alla normativa previgente, nella nella nuova fattispecie di violenza sessuale vengono parzialmente comprese sia le fattispecie di violenza carnale che di congiunzione carnale commessa da pubblico ufficiale, sia gli atti di libidine violenti, prescindendo dal criterio della congiunzione carnale o dalla qualità personale dell'autore del reato come elemento distintivo delle fattispecie.
Con riferimento alla nuova fattispecie si deve inoltre osservare che il legislatore non definisce il concetto di “atti sessuali”, rimettendo la specificazione della condotta all'interprete.
Le pene per il delitto di violenza sessuale - ulteriormente inasprite, da ultimo, dalla Legge 19 luglio 2019, n. 69 - sono, ai sensi dell'art. 609 ter, c.p., aumentate di un terzo nei seguenti casi:
- violenza sessuale su minore di 18 anni;
- uso di armi o di sostanze alcooliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- fatto commesso da persona travisata o da persona che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- atto commesso su persona sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- violenza sessuale commessa nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;
- violenza nei confronti di donna in stato di gravidanza;
- violenza commessa all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa
Una ulteriore circostanza aggravante è prevista dal secondo comma dell'art. 609-ter nel caso in cui la violenza sessuale sia compiuta nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici e gli anni dieci; in questo caso la pena è aumentata, rispettivamente, della metà e del doppio.
Art. 609 quater - Atti sessuali con minorenne
Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata:
1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;2) se il reato è commesso da più persone riunite;
3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.
La norma in argomento introduce una presunzione secondo cui il minorenne sino al compimento del quattortidecismo anno di età non possa avere rapporti sessuali consensuali.
Per quanto riguarda i minori di anni 16, la punibilità è limitata agli atti sessuali commessi da chi sia ascendente, genitore anche adottivo, tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore sia affidato o che abbia con il minore una relazione di convivenza. Pertanto, rispetto al passato, non sono più punibili gli atti sessuali con minore di 16 anni consenziente commessi da un soggetto “estraneo” al minore, ossia che non si trovi in quelle relazioni speciali per le quali l'art. 609-quater ritiene che vi sia uno stato di sudditanza psicologica tale da escludere valore al consenso prestato.
L'effetto pertanto è quello, in linea generale, di escludere la rilevanza penale dei rapporti sessuali con i minori ultraquattordicenni, consenzienti.
Art. 609 quinquies - Corruzione di minorenne
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.
La pena è aumentata:
a) se il reato è commesso da più persone riunite;b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;
c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.
La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza
Il fine di far assistere il minore al compimento dell'atto sessuale è ciò che qualifica la condotta nel delitto sessuale in esame in termini di dolo specifico.Pertanto, per l'integrazione del reato sessuale in argomento non è sufficiente il compimento - ancorché in presenza di un minore - di un atto sessuale, essendo espressamente richiesto che chi compie l’atto abbia la consapevolezza che ad esso assiste un minore, che deve essere coinvolto come soggetto passivo.
Nella Giurisprudenza della Suprema Corte è affermazione consolidata quella secondo cui “il delitto di corruzione di minorenne richiede il dolo specifico, in quanto è necessario che gli atti sessuali siano compiuti al fine di far assistere il minore, ovvero nella consapevolezza dell’agente di agire allo scopo specifico di far assistere il minore agli atti sessuali commessi in sua presenza” (Cass., Sez. III, n. 15633 del 12 marzo 2008; Sez. III, n. 5164 del 28 aprile 1997).
Art. 609 octies - Violenza sessuale di gruppo
La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.
La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.
Come si può notare, si tratta, tra i reati sessuali introdotti dalla Legge 15 febbraio 1996, n. 66, della fattispecie incriminatrice recante il trattamento sanzionatorio più severo.
Art. 734 bis - Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale
Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso è punito con l'arresto da tre a sei mesi.La fattispecie in esame è diretta a tutelare la riservatezza delle persone offese le quali hanno subito alcuni gravi reati sessuali e crimini sessuali particolarmente odiosi. Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, il reato sessuale di divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale, previsto dall'art. 734 bis cod. pen., prescinde dalla volontarietà della condotta divulgativa ed è perciò punibile anche a titolo di colpa.

I reati sessuali introdotti dopo la Legge n. 66 del 1996
Successivamente alla Riforma sui reati sessuali del 1996, che, come abbiamo visto, ha aggiunto un numero rilevante di crimini sessuali all'interno del codice penale, il Legislatore, recependo il costante mutamento della sensibilità sociale e culturale del Paese, ha introdotto ulteriori fattispecie criminose in materia di reati sessuali.Segnatamente, è stato aggiunto il delitto sessuale di Adescamento di minorenni (art. 609 undecies, c.p.) e quello di Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art. 414 bis, c.p.), a seguito dell'approvazione della Legge 1 ottobre 2012, n. 172, con cui è stata ratificata la Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori, nonché, ad opera della Legge 3 agosto 1998, n. 269, il reato sessuale di Detenzione o accesso a materiale pornografico (Art. 600 quater, c.p.)
Art. 609 undecies - Adescamento di minorenni
Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
La pena è aumentata:
- se il reato è commesso da più persone riunite;
- se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
- se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
- se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore
Art. 414 bis - Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater e 609 quinquies è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma.
Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume.
Art. 600 quater - Detenzione o accesso a materiale pornografico
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.
Si tratta, purtroppo, di un reato sessuale che ricorre non di rado nella casisistica giurisprudenziale, con il quale viene punita la condotta di mera detenzione di materiale pedopornografico, sorretta dal dolo generico costituito dalla coscienza e volontà della natura del materiale.
I reati sessuali previsti dalle legge speciali: favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione
Oltre ai reati sessuali inseriti all'interno del codice penale, vi sono ulteriori fattispecie di crimini sessuali previsti da leggi speciali. Tra questi, i più rilevanti, anche per la loro diffusione nella casistica giurisprudenziale, sono i reati sessuali di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione, disciplinati dall'art. 3, n. 8, Legge n. 75/1958 (c.d. legge Merlin).
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, “Il reato di favoreggiamento della prostituzione si concretizza, sotto il profilo oggettivo, in qualunque attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l’esercizio della prostituzione, mentre sotto il profilo soggettivo è sufficiente la consapevolezza di agevolare il commercio altrui del proprio corpo senza che abbia rilevanza il movente dell’azione” (Cass. Pen., sez. III, sentenza 20 novembre 2013, n. 6373).
Dunque, in base alle superiori coordinate interpretative, la locuzione “favorire” è sinonimo di “aiutare”, “rendere agevole”, “facilitare”, con la conseguenza di dover ritenere ricompresi nell’ambito di applicazione della norma tutte quelle condotte che, in qualsiasi modo vengano poste in essere, siano idonee a sorreggere la prostituzione altrui, senza tuttavia addivenire ad un vero e proprio sfruttamento economico di tale attività.
Infatti, laddove, da parte del colpevole, vi sia partecipazione ai proventi economici derivanti dalla prostituzione, si configurerà il reato di sfruttamento della prostituzione. Quest’ultimo, consiste nella partecipazione finanziaria all’esercizio della prostituzione, in modo da far conseguire, in capo al colpevole, utilità economicamente valutabili.