Avvocato Cassazionista Roma: Walter Marrocco

Avvocato Cassazionista Roma - Walter Marrocco: valutazione preliminare del caso

Il ricorso per Cassazione in ambito penale è un'impugnazione connotata dal contenuto di elevato tecnicismo giuridico, tale da rendere necessario il conferimento del mandato difensivo non solo e non tanto a un difensore iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione (avvocato cassazionista), ma a un esperto e qualificato avvocato cassazionista, vale a dire un avvocato penalista che oltre ad essere iscritto nel predetto albo, sia altresì in possesso di una conoscenza approfondita del Diritto penale sostanziale e processuale.

Secondo i dati eaborati dall'ufficio di Statistica della Corte Suprema di Cassazione, nell'anno 2021 il 70,8% dei ricorsi iscritti è stato dichiarato inammissibile.
Ciò vuol dire che su ogni 10 ricorsi, tra quelli iscritti al ruolo della Corte di Cassazione, ben 8 non superano nemmeno il vaglio di ammissibilità, per mancanza dei presupposti e/o dei requisiti stabiliti dalla legge per la sua proposizione.
Questo dato, assolutamente emblematico della natura complessa e marcatamente tecnica che connota la fase del giudizio di legittimità dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione - che, come è noto ha sede a Roma - rende opportuno il conferimento del mandato difensivo ad un avvocato cassazionista a Roma.

Avvocato Cassazionista Roma Walter MarroccoA tal fine, è possibile contattare lo Studio Legale Marrocco - Avvocato Cassazionista Roma - situato a pochi passi dalla sede della Corte di Cassazione, per una valutazione preliminare in ordine alla ammissibilità e proponibilità del ricorso e/o per richiedere una stima degli onorari per l'eventuale conferimento del mandato difensivo, compilando il form che compare sul lato destro della pagina, oppure attraverso uno dei canali indicati qui.

Qual è il ruolo della Corte di Cassazione?

La Corte Suprema di Cassazione rappresenta il vertice della giurisdizione ordinaria italiana, nonché il giudice di legittimità delle sentenze emesse dalla magistratura ordinaria di merito.
Tra le principali funzioni che le sono attribuite dall'articolo 65 dell'ordinamento giudiziario (regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12), vi è quella di assicurare «l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni».

La Corte di Cassazione, inoltre, regola i conflitti di giurisdizione e di competenza. In particolare, indica, quando si crea un conflitto tra il giudice ordinario e quello speciale, italiano o straniero, chi abbia il potere di trattare la causa (Cfr. https://www.cortedicassazione.it), e dirime i conflitti, negativi e positivi, che si verificano allorché due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.

Per espressa disposizione costituzionale (art. 111, comma 7, Cost.), la Corte di Cassazione svolge la funzione di garante della tutela dei diritti dei cittadini, essendo sempre ammesso ricorso alla stessa per violazione di legge, avverso le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali.
a disposizione va coordinata con il comma 6 dello stesso art. 111 Cost. che, col prevedere che «tutti provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati», estende il controllo della Corte alla congruenza logica della motivazione attraverso la quale il giudice di merito ha accertato i fatti oggetto del giudizio (Così G. LATTANZI, E. LUPO, Codice di procedura penale: rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Volume VIII, (a cura di) A. FOLLIERI, Giuffrè, 2013, p. 919).

In base a quanto sopra accennato, la Corte di Cassazione è giudice di legittimità e non di merito, e il ricorso proposto alla stessa si configura quale «mezzo di impugnazione ordinario (contro provvedimenti non ancora passati in giudicato), privo di effetto sospensivo (quanto all'efficacia del provvedimento impugnato), introduttivo di un giudizio a critica vincolata e non libera (con esso non può essere fatta valere l'ingiustizia sostanziale della decisione, ma possono essere dedotti soltanto gli specifici errori in procedendo o in iudicando tassativamente previsti dalla legge e denunziati dal ricorrente mediante autonomi motivi, che delimitano il perimetro della cognizione della Corte) e di un sindacato non di merito ma di legittimità, pure esteso al controllo della tenuta logica della motivazione ma diretto comunque al riconoscimento del vizio che è titolo per l'annullamento, con o senza rinvio, del provvedimento» (Canzio, Il ricorso per cassazione, in Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale, diretta da Chiavario-Marzaduri, 2005, 306).

Ne deriva, pertanto, che il ricorso per Cassazione in ambito penale si connota per il contenuto di elevato tecnicismo giuridico che richiede il necessario patrocinio non solo e non tanto di un difensore iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione (avvocato cassazionista), ma di un esperto e qualificato avvocato penalista cassazionista, vale a dire un avvocato penalista che oltre ad essere iscritto nel predetto albo, sia altresì in possesso di una conoscenza approfondita del Diritto penale sostanziale e processuale.

Quali sono i motivi per i quali si può ricorrere in Cassazione?

Il catalogo dei motivi di ricorso è enunciato nell'art. 606 c.p.p., secondo cui il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:

  • esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;
  • inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;
  • inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;
  • mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2;
  • mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame

Il motivo di ricorso per cassazione previsto dalla lett. e) dell'art. 606 è stato modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b), della legge 20 febbraio 2006, n. 46: la formula «mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato», è stata sostituita con quella «mancanza, contradditorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame».


Cassazione Roma

I provvedimenti ricorribili

L'art. 111, comma 7, Cost. sancisce come indefettibile il ricorso per cassazione per violazione di legge contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali. La previsione è ribadita in via generale dall'art. 568, comma 2, c.p.p. mentre il comma 2 dell'art. 606 c.p.p. prevede più specificamente che il ricorso per cassazione è proposto avverso le sentenze pronunciate in grado di appello (art. 605 c.p.p.) o inappellabili 8art. 593 c.p.p.), oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni (Così G. LATTANZI, E. LUPO, Codice di procedura penale: rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Volume VIII, (a cura di) A. FOLLIERI, Giuffrè, 2013, p. 921).
I provvedimenti specifici che il legislatore ha previsto che siano impugnabili in sede di legittimità - anche in casi in cui la ricorribilità non sarebbe imposta dall'art. 111, comma 7, Cost. - sono:

  • le ordinanze di sospensione del procedimento (art. 3, comma 2, 71, comma 3, 479, comma 2);
  • le decisioni sulle richieste di ricusazione (art. 41, comma 1);
  • le ordinanze emanate all'esito dei procedimenti in camera di consiglio (127, comma 7);
  • le ordinanze reiettive di richieste di restituzione nel termine (art. 175, comma 6);
  • talune decisioni in materia di misure cautelari reali (art. 325);
  • le ordinanze di rigetto delle richieste di revoca delle sentenze di non luogo a procedere (art. 437);
  • l'ordinanza che dichiari inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna (art. 461, comma 6);
  • le ordinanze che dichiarino inammissibile un'impugnazione (art. 591, comma 3, 634, comma 2);
  • l'ordinanza che decide sulla sospensione della pena irrogata con sentenza impugnata per revisione (art. 635, comma 2);
  • l'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione per ingiusta detenzione (art. 646, comma 3);
  • talune ordinanze del giudice dell'esecuzione e del ,agistrato di sorveglianza (art. 666);
  • talune decisioni in tema di estradizione per l'estero e di riconoscimento di sentenze penali straniere (art. 719, 737,comma 2) (CAPRIOLI, in CONSO-GREVICommentario, 2108).